Art. 12.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
      2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un membro supplente, di cui un membro effettivo, che ne assume la presidenza, ed un membro supplente designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, tenuto presso l'Istituto dei revisori contabili. Qualora vi sia la partecipazione al patrimonio della Fondazione in misura non inferiore al 20 per cento dei soggetti e degli enti di cui all'articolo 5, comma 2, un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti è da essi designato.

 

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